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DPI: che cosa sono i Dispositivi di Protezione Individuale?

Definizione, norme e categorie dei Dispositivi di Protezione Individuale

CHE COSA SONO?

DPI, ovvero Dispositivi di Protezione Individuale, sono attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro.

A seconda del grado di rischio dell'attività lavorativa è previsto l'utilizzo di dispositivi specifici, che in alcune circostanze possono essere anche obbligatori per legge.

L’obbligo di uso dei DPI, infatti, riguarda tutti i casi in cui determinati fattori di rischio non possano essere evitati o ridotti da misure di prevenzione o mezzi di protezione collettiva.

Le norme inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro sono contenute nel Decreto Legislativo 81/2008; in particolare, l’art. 20 dello stesso riporta quali siano gli obblighi di tutti i lavoratori.



 

QUALI REQUISITI DEVONO RISPETTARE I DPI?

In riferimento ai requisiti che devono essere rispettati dai DPI, essi sono elencati nell’art. 76 del medesimo decreto. In particolare, i DPI devono:

  • Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore
  • Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
  • Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore
  • Poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità

In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.



 

LE 3 CATEGORIE

I Dispositivi di Protezione Individuale vengono classificati in tre categorie, in ordine crescente a seconda del grado di rischio connesso all’attività lavorativa.

DPI di prima categoria: sono dispositivi di protezione per attività che hanno rischio minimo e che procurano danni di lieve entità (come l'effetto di vibrazioni, raggi solari, urti lievi, fenomeni atmosferici, ecc). Sono autocertificati dal produttore, noi di Elis proponiamo abiti per rischi superficiali come la prevenzione dell’igroma al ginocchio con specifiche placche riposte in tasche create nella zona delle ginocchia.

DPI di seconda categoria: semplicemente, qui vengono inclusi i DPI che non rientrano nelle altre due categorie e che sono legati ad attività con rischio significativo (il D.Lgs. 475/92 non fornisce una vera e propria definizione di tale categoria). È richiesto un attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato.

DPI di terza categoria: dispositivi che proteggono il lavoratore da danni gravi o permanenti per la sua salute, o dal rischio di morte. Secondo le norme vigenti in ambito salute e sicurezza sul lavoro, è previsto un addestramento specifico obbligatorio per poterli utilizzare in modo corretto. Alcuni esempi di DPI di terza categoria sono: imbragature, caschi con allaccio sottogola, autorespiratori, guanti ignifughi, ecc.). Noi di Elis proponiamo abiti multirischio che proteggono da rischi combinati quali rischio chimico, arco elettrico, calore e fiamme, abiti alta visibilità.

 

GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro è soggetto a una serie di obblighi per l’utilizzo dei DPI, stabiliti dall’art.77 del D.Lgs. 81/08. In base a quanto definisce il Testo Unico, egli deve:

  • occuparsi della scelta dei DPI da utilizzare, sulla base della valutazione dei rischi, delle caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuale (anche per le eventuali fonti di rischio che possono essi stessi comportare), delle eventuali variazioni negli elementi di valutazione e individuando la relativa norma tecnica UNI-EN;
  • individuare le condizioni in cui debba essere utilizzato un DPI (in particolare per quanto riguarda l'uso, l'entità del rischio, la frequenza di esposizione al rischio, le prestazioni del DPI e le caratteristiche del posto di lavoro di ogni lavoratore);
  • occuparsi di fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti;
  • assicurare l'efficienza e le condizioni d'igiene dei DPI, occupandosi di manutenzioni, riparazioni e sostituzioni necessarie;
  • destinare ogni Dispositivo di Protezione Individuale ad uso personale e fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  • informare i lavoratori, in via preliminare, di quali sono i rischi dai quali vengono protetti grazie ai DPI;
  • assicurare un'adeguata formazione sul corretto utilizzo dei DPI. L'addestramento, indispensabile per i DPI di terza categoria e per i dispositivi di protezione dell'udito, deve essere documentato e verificato.



Elis interviene in supporto al datore di lavoro nella manutenzione e la riparazione dei DPI, grazie alle varie fasi del nostro processo produttivo dalla cernita, al lavaggio, all’asciugatura con programmi ad hoc per mantenere le fibre dei tessuti che compongono i DPI ma soprattutto la parte più importante ovvero il controllo di ogni capo grazie ai nostri collaboratori, per assicurare ad ogni cliente un dispositivo di protezione individuale sempre a norma per propri dipendenti. Per questo è importante avere un partner come Elis Italia, perché ci occupiamo di mantenere alto il tuo livello di sicurezza all’interno della tua azienda.

 

Fonte: https://www.studioessepi.it/magazine/sicurezza-sul-lavoro/dpi-cosa-sono-dispositivi-protezione-individuale

https://www.corsisicurezza.it/blog/dpi-normativa-categorie-dispositivi-di-protezione-individuale.htm

https://tussl.it/titolo-iii-uso-delle-attrezzature-di-lavoro-e-dei-dispositivi-di-protezione-individuale